Le controversie con gli operatori telefonici
RITARDATA ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO
Indennizzi per il ritardo nell’attivazione del servizio o nel trasloco dell’utenza e per il mancato rispetto degli oneri informativi.
SOSPENSIONE O CESSAZIONE DEL SERVIZIO
Indennizzi per la sospensione o cessazione amministrativa della linea e/o di servizi accessori, senza presupposti o preavviso.
MALFUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO
Indennizzi in caso di completa interruzione, irregolare o discontinua erogazione del servizio, nonche’ in caso di ritardo nella riparazione del guasto.
OMESSA O RITARDATA PORTABILITA’
Indennizzi in caso di ritardo nella procedura di cambiamento di operatore o nella portabilità del numero.
ATTIVAZIONE SERVIZI NON RICHIESTI
Indennizzi per attivazione non richiesta di servizi e/o profili tariffari, con storno o ricalcolo degli addebiti.
PERDITA DELLA NUMERAZIONE
Indennizzi in caso di perdita della titolarità del numero telefonico precedentemente assegnato, commisurati alla anzianita’ del numero ed alla tipologia dell’utenza.
OMESSA O ERRATA INDICAZIONE NEGLI ELENCHI
Indennizzo per mancato o errato inserimento negli elenchi telefonici, per ogni anno di disservizio, nonche’ per l’omesso aggiornamento dei dati.
MANCATA RISPOSTA AI RECLAMI
Indennizzo per mancata o inadeguata risposta ai reclami ritualmente presentati.
Il tentativo di conciliazione
In caso di controversie con gli operatori telefonici, sia con riferimento a linee fisse che linee mobili, è obbligatorio esperire il tentativo di conciliazione, ai sensi dell'attuale Regolamento approvato con delibera n. 194/23/CONS, prima di poter affrontare una eventuale causa dinanzi alla giustizia ordinaria, restando escluse le sole controversie riguardanti il recupero di crediti ovvero quelle attinenti a profili tributari o fiscali.
La conciliazione è una procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie ed è finalizzata a trovare un accordo con l'operatore telefonico allo scopo di risolvere bonariamente la questione, con possibili vantaggi per entrambe le parti.
Le strade percorribili, alternative tra loro e non cumulabili, al fine di promuovere la procedura di conciliazione sono principalmente le seguenti:
- avanti ai Co.Re.Com. regionali competenti;
- dinanzi alle Camere di Conciliazione istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura aderenti al protocollo d'intesa stipulato tra l'Autorità e UNIONCAMERE, iscritte nell'elenco di cui alla delibera n. 661/15/CONS;
- mediante gli organismi di negoziazione paritetica che prevedono la partecipazione delle Associazioni di consumatori, iscritte nell'elenco di cui alla delibera n. 661/15/CONS;
- presso gli organismi ADR iscritti nell'elenco di cui alla delibera n. 661/15/CONS.
Quella avanti ai Co.Re.Com. regionali è l'unica che non prevede spese vive di procedura, ed il verbale di conciliazione ha valore immediatamente esecutivo. In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, l'utente potrà scegliere di adire la giustizia ordinaria, ovvero, in caso di procedura avanti ai Co.Re.Com. locali, presentare istanza per la definizione della controversia avanti agli stessi Comitati Regionali.
In ogni caso, trascorsi trenta giorni dal deposito dell'istanza di conciliazione l'utente potrà intraprendere un'azione giudiziaria allegando ai relativi atti la ricevuta datata - che il Co.Re.Com. rilascia su richiesta del ricorrente - comprovante l'avvenuto deposito e l'avvio del tentativo obbligatorio di conciliazione.
L'Agcom ed i Co.Re.Com.
L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha delegato la competenza nelle controversie tra operatori ad utenti ai singoli Comitati Regionali per le Comunicazioni.
I singoli Co.Re.Com. delegati sono territorialmente competenti – sia per la fase della conciliazione che per quella della definizione – per tutte le controversie tra gestori ed utenti finali che abbiano ad oggetto una linea telefonica fissa dislocata all’interno del relativo territorio regionale; negli altri casi, la competenza sarà determinata in base al domicilio indicato dall’utente al momento della conclusione del contratto o, in mancanza, in base al luogo della residenza dell’utente o della sede legale in caso di persone giuridiche.
Attualmente, ai sensi di quanto previsto dal "Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e fornitori di servizi dell’ecosistema digitale", di cui all'Allegato B alla Delibera n. 194/23/CONS, le procedure di risoluzione delle controversie dinanzi ai Co.Re.Com. e, ove previsto, dinanzi all'Autorita' sono gestite tramite la piattaforma ConciliaWeb.